LEGGI FONDANTI

Le principali Normative

Le principali normative a cui fa riferimento la Cooperativa Sociale Sirio, per quanto concerne i servizi alla persona, sono le seguenti:

 

La Costituzione italiana: in particolare l'art. 3:

tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

L'art 45:

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

 

La legge n. 381/91 ("Disciplina delle Cooperative Sociali"), nella quale viene riconosciuta una nuova tipologia di impresa, definita come impresa sociale in quanto si differenzia dall'impresa ordinaria che ha come fine la crescita economica, mentre il suo scopo è quello di perseguire l'interesse generale della comunità, che risiede nella promozione umana e nell' integrazione sociale dei cittadini.

Nella legge non si fa pertanto riferimento a categorie di soggetti particolari, nè a bisogni specifici, ma all'esigenza di ogni uomo di realizzarsi come individuo ed integrarsi nella società.

Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; Legge Regionale n. 19 del 10/07/2006; Regolamento Regionale 18/01/2007 n. 4, Regolamento per la disciplina dei contratti di competenza dell'Ambito Territoriale.

D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 ("Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"), che prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori. 

Legge 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") e D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantiscono altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Legge 328/00 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), in cui si stabilisce che gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della Cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 1, comma quarto).

Nell'art. 2 si definisce il carattere di universalità e il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonchè la garanzia dei livelli assistenziali e l'obbligo per gli erogatori dei servizi e delle prestazioni, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 07/08/1990 n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Legge 142/01 relativa al socio lavoratore, che obbliga le cooperative a definire un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio.